Ordinanza prescrizioni antincendio anno 2024

Dettagli della notizia

Pubblicata l'ordinanza per le prescrizioni antiincendio 2024

Data:

30 aprile 2024

Aggiornamento.

A seguito della pubblicazione delle prescrizioni anticendio regionali, D.G.R. n. 11/34 del 30 Aprile 2024, è stata aggiornata l'ordinanza n. 12, che si allega tra i documenti scaricabili.

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Si comunica che è in vigore l'ordinanza n. 12 del 17/04/2024 relativa alle prescrizioni antincendio anno 2024.

E' obbligatorio in particolare che: 

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;


b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;


c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;


d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;


e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Entro il 1° giugno, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del CFVA, formulate ai sensi dell’art. 16 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con Decreto dell’Assessore della difesa
dell’ambiente del 31 marzo 2021.

Sanzioni:
I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste per la violazione della stessa, nonché alle disposizioni sanzionatorie previste dall’Allegato E Prontuario delle sanzioni amministrative, allegato alla Delib.G.R. n. 17/53 del 4.5.2023. Restano fatti salvi gli eventuali effetti penali derivanti dall’inadempimento.

 

immagine rappr.
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Ultimo aggiornamento: 08/05/2024, 16:17